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REGIO DECRETO 4 novembre 1866, n. 3310

Che stabilisce che le deliberazioni con cui le Camere di commercio e d'arti impongono diritti, tasse speciali o centesimi addizionali sopra tasse già esistenti a carico dei commercianti ed industriali, saranno esaminate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. (066U3310)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))