Che stabilisce che le deliberazioni con cui le Camere di commercio e
d'arti impongono diritti, tasse speciali o centesimi addizionali
sopra tasse già esistenti a carico dei commercianti ed industriali,
saranno esaminate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
(066U3310)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)