Col quale i processi pendenti nelle Provincie Venete e in quella di
Mantova per contravvenzioni di finanza sono soppressi, e le multe non
ancora riscosse, come pure le altre pene inflitte in via principale e
supplementare, sono condonate. (066U3303)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)