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REGIO DECRETO 4 novembre 1866, n. 3303

Col quale i processi pendenti nelle Provincie Venete e in quella di Mantova per contravvenzioni di finanza sono soppressi, e le multe non ancora riscosse, come pure le altre pene inflitte in via principale e supplementare, sono condonate. (066U3303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))