Col quale è stabilito che il Tribunale di appello in Venezia, i
Tribunali provinciali di Venezia, di Verona e di Mantova, e le
Preture comprese nei rispettivi territori giurisdizionali liberati
dalla occupazione austriaca continueranno ad esercitare le loro
funzioni secondo le leggi vigenti, salve le disposizioni del presente
Decreto. (066U3251)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)