Col quale è protratto il termine stabilito dai Reali Decreti 28
luglio, 4 agosto, e 22 settembre 1866 per quei Comuni o Consorzi e
per quelle Provincie che non abbiano assunto o fatto assumere il
rispettivo ammontare del Prestito Nazionale. (066U3235)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)