Col quale è stabilita l'epoca in cui nelle nuove Provincie i tessuti
pervenuti dalle Provincie austriache, i tessuti esteri muniti del
bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano
esenti, saranno sottoposti ad un bollo, la di cui forma sarà
determinata dal Ministro delle Finanze. (066U3228)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)