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REGIO DECRETO 26 settembre 1866, n. 3228

Col quale è stabilita l'epoca in cui nelle nuove Provincie i tessuti pervenuti dalle Provincie austriache, i tessuti esteri muniti del bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano esenti, saranno sottoposti ad un bollo, la di cui forma sarà determinata dal Ministro delle Finanze. (066U3228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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