Col quale è accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo
assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata,
si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le
perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i
Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio
del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote. (066U3218)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)