stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3218

Col quale è accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote. (066U3218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))