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REGIO DECRETO 12 settembre 1866, n. 3208

Col quale nelle Provincie Venete liberate dalla occupazione Austriaca, i conti preventivi e consuntivi delle Città Regie, e di quelle aventi una Congregazione Municipale, saranno fino a nuove disposizioni approvati come quelli delle altre Comuni dalle rispettive Congregazioni Provinciali. (066U3208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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