Col quale nelle Provincie Venete liberate dalla occupazione
Austriaca, i conti preventivi e consuntivi delle Città Regie, e di
quelle aventi una Congregazione Municipale, saranno fino a nuove
disposizioni approvati come quelli delle altre Comuni dalle
rispettive Congregazioni Provinciali. (066U3208)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)