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REGIO DECRETO 14 luglio 1866, n. 3122

Concernente le tasse di bollo. (066U3122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1866
Il presente Decreto è stato in parte pubblicato successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 218 del 08-08-1866, GU n. 219 del 09-08-1866.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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  • DELLE TASSE DI BOLLO, DELLA CARTA BOLLATA E DELLE MARCHE DA BOLLO.
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  • DEGLI ATTI E SCRITTI SOGGETTI AL BOLLO FIN DALLA LORO ORIGINE
    CAPO I.
    Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.
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  • Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.
  • 20
  • DEGLI ATTI CHE SI POSSONO SCRIVERE SU CARTA LIBERA, MA CHE DEVONO ESSERE BOLLATI QUANDO NE SIA FATTO USO.
  • 21
  • 22
  • DEGLI ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ESSERE BOLLATI PRIMA DI FARNE USO.
  • 23
  • DEGLI ATTI E SCRITTI CHE SI POSSONO FARE SU CARTA LIBERA, SALVA LA RIPETIZIONE DELLE TASSE DI BOLLO, AL VERIFICARSI DEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO.
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  • DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI DA BOLLO SENZA DIRITTO DI RIPETIZIONE.
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  • DISPOSIZIONI DIVERSE.
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  • DELLA COMPETENZA NEI GIUDIZI, DEL PROCEDIMENTO E DELLE PENE.
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Testo in vigore dal:  22-8-1866 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della Legge del 28 giugno 1866, numero 2987;
Vedute le disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'allegato B annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno 1866;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nel presente decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perché non assoggettati a tale formalità dalle leggi anteriori, o perché fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di carta s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.