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REGIO DECRETO 28 luglio 1866, n. 3112

Che stabilisce a chi debbansi fare le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell' Amministrazione del fondo per il Culto. (066U3112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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