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REGIO DECRETO 2 agosto 1866, n. 3103

Col quale i Luogotenenti Generali che abbiano comandato in Capo le Armi di Artiglieria o del Genio durante una campagna in un Esercito combattente composto di più Corpi d'Armata possono aspirare al grado ed alla dignità di Generale d'Armata. (066U3103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))