Col quale i Luogotenenti Generali che abbiano comandato in Capo le
Armi di Artiglieria o del Genio durante una campagna in un Esercito
combattente composto di più Corpi d'Armata possono aspirare al grado
ed alla dignità di Generale d'Armata. (066U3103)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)