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REGIO DECRETO 18 luglio 1866, n. 3093

Col quale il Ministero delle Finanze potrà disporre dei capitali, crediti, rendite ed altri beni mobili appartenenti alle Casse Ecclesiastiche per provvedere ai bisogni del Tesoro. (066U3093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))