Che stabilisce nelle Provincie finora soggette alla occupazione
austriaca il corso legale delle monete decimali d'oro, gli scudi da
cinque lire di conio nazionale, francese e belga, e le valute
divisionarie di argento e di bronzo indicate nella legge 24 agosto
1862, n° 788. (066U3072)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)