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REGIO DECRETO 21 luglio 1866, n. 3072

Che stabilisce nelle Provincie finora soggette alla occupazione austriaca il corso legale delle monete decimali d'oro, gli scudi da cinque lire di conio nazionale, francese e belga, e le valute divisionarie di argento e di bronzo indicate nella legge 24 agosto 1862, n° 788. (066U3072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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