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REGIO DECRETO 24 giugno 1866, n. 3038

Col quale è fissato l'aggio di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte in conto delle entrate dello Stato. (066U3038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))