stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 giugno 1866, n. 3023

Per l'imposta fondiaria sui terreni, sui fabbricati e sui redditi della ricchezza mobile. (066U3023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-7-1866 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la Legge in data d'oggi, N° 2987;
Visto il Progetto di Legge sui provvedimenti finanziari;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo

decretato e decretiamo quanto segue: Per l'anno 1866 le imposte qui appresso indicate verranno riscosse nella misura e secondo le norme stabilite nel presente Decreto.

Art. 1



L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della Legge 14 luglio 1864, n° 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della Legge 24 gennaio 1865, n° 2136.