Con cui è stabilito che i Tribunali militari territoriali
continueranno ad esercitare la loro giurisdizione per tutte le cause
pendenti e per tutti i reati di loro competenza commessi prima della
dichiarazione di guerra. (066U3016)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)