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LEGGE 28 giugno 1866, n. 3013

Che autorizza la spesa straordinaria di lire 212,197 per l'eseguimento di opere idrauliche, da stanziarsi in appositi capitoli del Bilancio del Ministero dei Lavori pubblici 1866. (066U3013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))