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LEGGE 14 giugno 1866, n. 2983

Che approva la convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa di risparmio in Milano, le Opere pie di S. Paolo di Torino, e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle Provincie continentali del Regno. (066U2983)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-7-1866
al: 22-1-1885
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvati l'unita convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale
23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte  de'  Paschi
di Siena, la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Opere  pie  di
San Paolo di Torino e la  Cassa  di  risparmio  di  Bologna  assumono
l'esercizio dei Credito fondiario nelle  provincie  continentali  del
Regno, colle modificazioni infra riferite.