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LEGGE 12 giugno 1866, n. 2967

Che permette la coltivazione del riso alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte da Regolamenti speciali. (066U2967)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-6-1866
al: 4-7-1907
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La coltivazione del riso e' permessa alle distanze dagli  aggregati
di abitazioni e sotto le condizioni prescritte  nell'interesse  della
pubblica igiene da Regolamenti  speciali,  che,  sentiti  i  Consigli
comunali e sanitari delle Provincie,  sono  deliberati  da'  Consigli
provinciali ed approvati dal  Re,  previo  il  parere  del  Consiglio
superiore di sanita' e del Consiglio di Stato.