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REGIO DECRETO 27 maggio 1866, n. 2942

Che stabilisce la somma che il creditore deve anticipare per la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all'arresto personale. (066U2942)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))