stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 maggio 1866, n. 2915

Che stabilisce che a lutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 p. % al latore scadenti il 1° luglio successivo saranno ricevute come denaro contante in pagamento di imposte e di altri debiti verso lo Stato; e che il pagamento del semestre interessi delle rendite nominative sarà effettuato a cominciare dal 10 giugno 1866, dalle Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie provinciali. (066U2915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
vigente al 24/10/2026