Che stabilisce che a lutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 p.
% al latore scadenti il 1° luglio successivo saranno ricevute come
denaro contante in pagamento di imposte e di altri debiti verso lo
Stato; e che il pagamento del semestre interessi delle rendite
nominative sarà effettuato a cominciare dal 10 giugno 1866, dalle
Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie provinciali. (066U2915)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)