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LEGGE 17 maggio 1866, n. 2907

Che accorda al Governo fino al 31 luglio 1866 poteri eccezionali per provvedere alla sicurezza in tema dello Stato. (066U2907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))