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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1296

Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernente l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-2-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, recante le norme per l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernenti l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, regolamento composto di 9 articoli, vistato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 13. - VILLA