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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. 1125

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad acquistare alcuni immobili.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-1-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 331 del 30 giugno 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, ha stabilito di acquistare n. 17 alloggi da cedere in locazione semplice ai propri dipendenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato; Decreta:

Articolo unico



La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad acquistare n. 17 appartamenti ad uso di civile abitazione di cui n. 10 posti in Livorno nello stabile di via Marzocchini, strada A, n. 80, di proprietà del sig. Marino Sandri e n. 7 posti in Livorno, via Zola, strada A numeri 9 e 11 di proprietà dei signori Leonetto Spagnoli e Rodolfo Cagliata, al prezzo complessivo di L. 121.000.000, oltre gli oneri accessori, ed alle condizioni previste nella deliberazione n. 331 del 30 giugno 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1966

SARAGAT ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 57. - VILLA