stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1115

Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-1-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fra  le  opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art.
1,  primo  comma,  della  legge  27  ottobre  1965,  n. 1200, saranno
comprese  per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 le seguenti
categorie di opere, relative al porto di Trieste:
    a)  ampliamento  dell'area portuale in Riva Traiana e costruzione
di  un  edificio  per  servizi  doganali, con nuovi varchi coperti ed
allargamento  area  stradale;  costruzione  di un piazzale di sosta e
smistamento di autocisterne e sistemazione della strada di accesso al
Punto  franco  olii  minerali  di  San Saba; sistemazione del pontile
d'imbarco al Punto franco scalo legnami di Servola;
    b) sistemazione impianti e servizi vari;
    c) mezzi meccanici ed apparecchiature per sollevamento, trasporto
e manipolazione merci (gru semoventi e autogru, carrelli sollevatori,
trattori ed altri mezzi meccanici);
    d)  pontone  galleggiante  semovente, con gru della portata di 40
tonnellate.