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LEGGE 1 dicembre 1966, n. 1079

Proroga ed aumento del contributo a favore della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-1-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata a favore della Società italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50, e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.