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LEGGE 6 dicembre 1966, n. 1077

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1973)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  19-4-1973
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonché le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.
Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.
I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonché all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 aprile 1973 n .40 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1973 n. 102) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale".