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LEGGE 8 novembre 1966, n. 1043

Contributo per il periodo 1 luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-12-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di lire 100 milioni quale contributo straordinario per il periodo 10 luglio 1965-30 giugno 1966 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).