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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 1039

Modalità di esecuzione della legge 3 novembre 1964, numero 1170, recante norme per la pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada dei prodotti carbosiderurgici.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  22-12-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Art. 1


I listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada, la cui pubblicazione è prevista dall'art. 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1170, debbono essere affissi contemporaneamente nel locale in cui l'impresa ha la sua sede principale, nonché nei locali delle filiali, dipendenze e recapiti accessibili al pubblico e comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci nel cui ambito territoriale si trova la sede principale dell'impresa.
Le imprese aventi sede in uno degli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e che intendano effettuare trasporti in Italia, debbono, all'atto del loro ingresso in territorio italiano, fornire la prova di aver provveduto ad effettuare la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, alla sede centrale dell'Ente autotrasporti merci.