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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. 1025

Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario Società per azioni, con sede in Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-12-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, numero 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1 marzo 1955, numero 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, numero 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, numero 1041, 25 settembre 1960, n. 1391, 5 aprile 1961, n. 332, 3 gennaio 1962, n. 9, 2 maggio 1963, n. 851 e 18 luglio 1964, n. 929;
Viste le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 18 aprile 1966;
Vista la deliberazione assunta in data 21 luglio 1966 dal presidente del Consiglio di amministrazione dello Istituto stesso, giusta delega conferitagli dalla citata assemblea straordinaria;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed Il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvato lo statuto del Credito Fondiario, Società per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 40. - VILLA