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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 952

Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.