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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 951

Norme integrative di attuazione degli articoli 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622 e 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguardanti la ferrovia Trento-Malè.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Per la ferrovia Trento-Malè il divieto posto dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622.
Potranno invece essere incluse nei piani finanziari da istituirsi per la determinazione o revisione della sovvenzione ordinaria di esercizio le quote di ammortamento e interessi della parte di spesa per lavori e provviste restata a carico della concessionaria perché non coperta dai contributi statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque petti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE