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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 950

Disposizioni per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e per l'acquisto di materiale rotabile.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessità di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonché della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.), resterà acquisito alla proprietà dello Stato.
Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della legge 24 luglio 1959, n. 622.