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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 948

Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:
"Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredità al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorché valutati in via presuntiva.
Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passività nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE