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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1966, n. 937

Modifica all'art. 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-11-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e la giustizia; Decreta:

Articolo unico


All'articolo 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, nella locuzione "sono punite con l'ammenda fino a lire 300 e con l'arresto" la congiunzione e è sostituita dalla congiunzione o.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 147. - VILLA