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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 853

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale", con sede in Trieste.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-11-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948 con il quale è stato costituito l'Ente "Fiera campionaria internazionale di Trieste" ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, e 10 maggio 1962, n. 838, che ne hanno approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio generale dell'Ente, in data 16 aprile 1966, per la modifica degli articoli 7 e 8 del predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", con sede in Trieste, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, e 10 maggio 1962, n. 838, è modificato come appresso.
Gli articoli 7 e 8 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Art. 7. - La Giunta esecutiva è composta:
dal presidente dell'Ente che la presiede;
dai tre membri del Consiglio generale rappresentanti il Comune, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste e la provincia di Trieste ai quali spettano le cariche di vicepresidente su conforme nomina da parte del Ministro per l'industria e per il commercio;
da altri cinque membri del Consiglio generale eletti a maggioranza dal Consiglio stesso.
Essa dura in carica quattro anni e può essere confermata.
La Giunta esecutiva provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e alla ordinaria amministrazione dell'Ente.
La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente secondo la necessità e quando ne facciano domanda due membri.
Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono gratuite.
Per la validità delle sedute e delle deliberazioni, nonché per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale".
"Art. 8. - Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, firma gli atti deliberativi dell'Ente, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi i suddetti organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuità e le regolarità della gestione dell'Ente.
Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.
La predetta carica è gratuita.
Egli è coadiuvato dai tre vice-presidenti.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente rappresentante il comune di Trieste, al quale spetta la qualifica di primo vicepresidente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1966

SARAGAT ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 85. - VILLA