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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. 750

Inclusione dell'abitato di Montone, in provincia di Perugia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-10-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 635, emesso nell'adunanza del 19 aprile 1966;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montone, in provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1966

SARAGAT MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 13. - DI PRETORO