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LEGGE 13 luglio 1966, n. 657

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro: Convenzione internazionale del lavoro n. 117 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale, adottata a Ginevra il 22 giugno 1962; Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-9-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro;
Convenzione internazionale del lavoro n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;
Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962.