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LEGGE 1 luglio 1966, n. 598

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-8-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.