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LEGGE 25 luglio 1966, n. 570

Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2006)
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Testo in vigore dal:  12-8-1966 al: 31-12-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello


I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.
Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sulla attività svolta nell'ultimo quinquennio.
La nomina produce effetti giuridici ed economici secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica.
Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.
Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.
Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto
informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.
Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che
almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.