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LEGGE 15 luglio 1966, n. 560

Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  8-11-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.
((1))

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La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni".