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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1966, n. 548

Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Lecce.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-8-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 02480 del 3 luglio 1965 con la quale il medico provinciale di Lecce ha richiesto la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i seguenti comuni della provincia di Lecce: Acquarica del Capo, Calimera, Copertino, Giurdignano, Leverano, Martignano, Presicce, Salice Salentino, Salve, San Donato di Lecce, Uggiano La Chiesa, Veglie di cui al regio decreto 1 giugno 1905, n. 311; Alezio, Gallipoli, Nardò, Racale, Taviano e Ugento di cui al regio decreto 28 gennaio 1904, n. 28; Lecce, Melendugno, Surbo e Vernole di cui al regio decreto 19 marzo 1903, n. 116; Otranto di cui al regio decreto 14 giugno 1903, n. 268;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Lecce nella seduta del 29 marzo 1965;
Visti i regi decreti 10 giugno 1905, n. 311, 28 gennaio 1904, n. 28, 19 marzo 1903, n. 116 e 14 giugno 1903, numero 268, con i quali sono stati dichiarati i suddetti comuni zone di endemia malarica;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di:
Acquarica del Capo, Calimera, Copertino, Giurdignano, Levenano, Martignano, Presicce, Salice Salentino, Salve, San Donato di Lecce, Uggiano La Chiesa, Veglie, Alezio, Gallipoli, Nardò, Racale, Taviano, Ugento, Lecce, Melendugno, Surbo, Vernole e Otranto di cui ai regi decreti indicati nelle premesse sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1966

SARAGAT MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1966

Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 52. - VILLA