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LEGGE 1 luglio 1966, n. 530

Proroga e aumento del contributo annuo alla Società nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-8-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata a favore della Società nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965 ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 9 marzo 1961, n. 278, e di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.