stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 luglio 1966, n. 519

Approvvigionamento di sale all'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1978)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-11-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

Vendita di sali all'industria


L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.
Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.
Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.
La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che è abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".