stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1966, n. 516

Integrazione della quarta categoria manovali (coefficiente 148) della dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 28-7-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, e
16 marzo 1963, n. 801, e' integrata con 30 unita' di operai di quarta
categoria manovali (coefficiente 148).
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato  in  lire  45.000.000,  si provvedera' mediante riduzione di
pari  importo  del  fondo  dello  stato di previsione della spesa del
Ministero   del   tesoro,   iscritto   al  capitolo  2191,  dell'anno
finanziario 1966.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE