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LEGGE 24 giugno 1966, n. 513

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (0.N.A.I.R.C.) è elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.