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LEGGE 8 giugno 1966, n. 511

Norme integrative all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1968)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-4-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria.
Il mutuo di cui al precedente comma è ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729
((e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche))
.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE