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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 398

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-7-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 59 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, già modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275, è sostituito dal seguente comma:
"Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, sul più anziano di età".