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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 374

Pareggiamento della Scuola di canto presso l'istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-6-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, n. 940, con il quale la Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara è stata pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 1964-65;
Considerato che la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione degli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, presso l'Istituto predetto, è stata redatta in data 19 giugno 1963, e che il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti è stato espresso in data 12 marzo 1964 e cioè anteriormente all'inizio degli esami della prima sessione dell'anno scolastico 1963-64;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, n. 940, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che la Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi", di Ferrara, è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato a decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1963-64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1966

Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 98. - VILLA