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LEGGE 11 maggio 1966, n. 334

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 7-6-1966
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n.
1137,   e   successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:

  Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri
111,  IV,  V,  VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio;
  Alla  colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello,
sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo";
  Tabella  n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro
II  - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio;
  Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere
compreso  nel  primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato
un punto di classifica non inferiore a 16/20";
  Alla  colonna  4  sono  soppresse le parole: "1/9 dell'organico del
grado".