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LEGGE 5 maggio 1966, n. 264

Abrogazione del termine per la sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul Po con ponti stabili.

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Testo in vigore dal: 29-5-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n.
1708, e' sostituito dal seguente:
  "I  ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge  dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma
degli articoli seguenti".
  E'  abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1964, n. 1056.